Art. 13.
 
   1.  Per  le finalita' di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a),
la Regione e' autorizzata a concedere alle cooperative  e  agli  enti
privati, che garantiscono il rispetto degli "standard" qualitativi ed
organizzativi  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  e che intendono
convenzionarsi  con  l'Ente  locale,   contributi   per   lavori   di
adeguamento   funzionale,  manutenzione  straordinaria,  acquisto  di
arredi ed attrezzature fino ad un massimo del novanta per cento sulla
spesa ammessa.
   2. Per l'ottenimento dei contributi di cui al  comma  1  gli  enti
devono far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale
apposite istanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
   3. Le istanze devono essere corredate da:
     a)    deliberazione   dell'organo   competente   relativa   alla
realizzazione dell'iniziativa;
     b) relazione illustrativa dell'iniziativa.
   4. Per la concessione e l'erogazione dei contributi  si  applicano
le  disposizioni  dell'articolo  6  della legge regionale 14 dicembre
1987, n. 44.