Art. 13. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), la Regione e' autorizzata a concedere alle cooperative e agli enti privati, che garantiscono il rispetto degli "standard" qualitativi ed organizzativi di cui all'articolo 12, comma 3, e che intendono convenzionarsi con l'Ente locale, contributi per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, acquisto di arredi ed attrezzature fino ad un massimo del novanta per cento sulla spesa ammessa. 2. Per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1 gli enti devono far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposite istanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le istanze devono essere corredate da: a) deliberazione dell'organo competente relativa alla realizzazione dell'iniziativa; b) relazione illustrativa dell'iniziativa. 4. Per la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44.