Art. 14.
 
   1. Nelle more dell'adozione di una  legge  per  la  corresponsione
dell'indennita'  di  maternita'  alle  donne non occupate, alle donne
residenti da almeno tre mesi nella regione che non beneficiano  delle
indennita'  di  maternita'  rispettivamente  previste  dalla legge 30
dicembre 1971, n. 1204, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546 e  dalla
legge  11  dicembre 1990, n. 379, e che abbiano un reddito, nell'anno
precedente a quello di presentazione della domanda, pari o  inferiore
a   quello   stabilito   per  l'ottenimento  della  pensione  sociale
dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e'  corrisposta,
a  partire  dal 1 luglio 1993, una indennita' di maternita' per i due
mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre  mesi  successivi
alla data effettiva del parto.
   2.  L'importo  dell'indennita'  e'  di  lire  un  milione  e viene
corrisposta  in   un'unica   soluzione   previa   presentazione   del
certificato di nascita.