Art. 14. 1. Nelle more dell'adozione di una legge per la corresponsione dell'indennita' di maternita' alle donne non occupate, alle donne residenti da almeno tre mesi nella regione che non beneficiano delle indennita' di maternita' rispettivamente previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546 e dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379, e che abbiano un reddito, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, pari o inferiore a quello stabilito per l'ottenimento della pensione sociale dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' corrisposta, a partire dal 1 luglio 1993, una indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. 2. L'importo dell'indennita' e' di lire un milione e viene corrisposta in un'unica soluzione previa presentazione del certificato di nascita.