Art. 15.
 
   1.  L'indennita'  prevista  all'articolo  14  e' corrisposta dagli
uffici territoriali dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale
(INPS),  su  domanda  dell'interessata,  da presentarsi a partire dal
compimento  del  sesto  mese  di  gravidanza  ed  entro  il   termine
perentorio di centottanta giorni dal parto.
   2.  La  domanda,  in  carta  libera,  deve  essere  corredata  dal
certificato medico rilasciato dall'Unita' sanitaria locale competente
per territorio comprovante la  data  di  inizio  della  gravidanza  e
quella    presunta   del   parto   nonche'   da   una   dichiarazione
dell'interessata,  redatta  ai  sensi  dell'articolo  4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante che  la  stessa  non  ha  diritto  ad
alcuno dei trattamenti di cui all'articolo 17.
   3.  Gli  uffici  territoriali  dell'INPS provvedono d'ufficio agli
accertamenti amministrativi.