Art. 15. 1. L'indennita' prevista all'articolo 14 e' corrisposta dagli uffici territoriali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), su domanda dell'interessata, da presentarsi a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto. 2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata dal certificato medico rilasciato dall'Unita' sanitaria locale competente per territorio comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto nonche' da una dichiarazione dell'interessata, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la stessa non ha diritto ad alcuno dei trattamenti di cui all'articolo 17. 3. Gli uffici territoriali dell'INPS provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi.