Art. 16.
 
   1. In caso di adozione o affidamento preadottivo  l'indennita'  di
maternita'   e'   dovuta   per   i  tre  mesi  successivi  alla  data
dell'ingresso del bambino  nella  famiglia,  a  condizione  che  alla
stessa data il bambino non abbia superato i sei anni di eta'. In caso
di adozione contemporanea di piu' di un bambino di eta' non superiore
ai  sei  anni  l'indennita'  e' aumentata del cinquanta per cento per
ciascun bambino.
   2. Alla domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di tre
mesi dalla data di ingresso del bambino nella famiglia,  e'  allegata
copia  del  provvedimento  di  adozione  o di affidamento e copia del
certificato di affidamento o del  verbale  rilasciato  dall'autorita'
competente,  attestante  la  data dell'effettivo ingresso del bambino
nella famiglia adottiva o affidataria.