Art. 16. 1. In caso di adozione o affidamento preadottivo l'indennita' di maternita' e' dovuta per i tre mesi successivi alla data dell'ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che alla stessa data il bambino non abbia superato i sei anni di eta'. In caso di adozione contemporanea di piu' di un bambino di eta' non superiore ai sei anni l'indennita' e' aumentata del cinquanta per cento per ciascun bambino. 2. Alla domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ingresso del bambino nella famiglia, e' allegata copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorita' competente, attestante la data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.