Art. 17. 1. Le indennita' previste dalla presente legge sono incompatibili con i trattamenti economici per malattia, con il trattamento di disoccupazione sia ordinario che speciale, con il trattamento di integrazione salariale sia ordinario che straordinario, con le indennita' di maternita' di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546, e 11 dicembre 1990, n. 379.