Art. 17.
 
   1. Le indennita' previste dalla presente legge sono  incompatibili
con  i  trattamenti  economici  per  malattia,  con il trattamento di
disoccupazione sia ordinario che  speciale,  con  il  trattamento  di
integrazione  salariale  sia  ordinario  che  straordinario,  con  le
indennita' di maternita' di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204,
29 dicembre 1987, n. 546, e 11 dicembre 1990, n. 379.