Art. 18. 1. Le somme erogate dagli uffici territoriali dell'INPS sono rimborsate dall'Amministrazione regionale con le modalita' ed alle scadenze previste dalla convenzione di cui al comma 2. 2. Per disciplinare gli adempimenti di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare una convenzione con l'INPS. Tale convenzione puo' prevedere la corresponsione di una anticipazione per assicurare agli uffici territoriali dell'Istituto la necessaria disponibilita' finanziaria.