Art. 18.
 
   1. Le somme  erogate  dagli  uffici  territoriali  dell'INPS  sono
rimborsate  dall'Amministrazione  regionale  con le modalita' ed alle
scadenze previste dalla convenzione di cui al comma 2.
   2. Per disciplinare gli adempimenti di cui agli articoli  14,  15,
16  e  17  l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare una
convenzione  con  l'INPS.  Tale   convenzione   puo'   prevedere   la
corresponsione  di  una  anticipazione  per  assicurare  agli  uffici
territoriali dell'Istituto la necessaria disponibilita' finanziaria.