Art. 20.
 
   1.  Le funzioni di tutore dei minori sono esercitate dal Difensore
civico.
   2. A collaborare con il Difensore civico in  materia  di  pubblica
tutela  dei  minori puo' essere chiamato in regime di convenzione una
persona in possesso di laurea e specializzazione nelle discipline  di
tutela dei diritti umani.
   3.  La Giunta regionale assicura all'Ufficio del tutore dei minori
la sede e gli strumenti  operativi,  oltre  alla  dotazione  organica
dell'Ufficio.