Art. 20. 1. Le funzioni di tutore dei minori sono esercitate dal Difensore civico. 2. A collaborare con il Difensore civico in materia di pubblica tutela dei minori puo' essere chiamato in regime di convenzione una persona in possesso di laurea e specializzazione nelle discipline di tutela dei diritti umani. 3. La Giunta regionale assicura all'Ufficio del tutore dei minori la sede e gli strumenti operativi, oltre alla dotazione organica dell'Ufficio.