Art. 21.
 
   1. Spetta al tutore dei minori:
     a)  individuare  e  preparare  persone  disponibili  a  svolgere
attivita' di tutela  e  curatela,  assicurando  la  consulenza  e  il
sostegno ai tutori o ai curatori nominati;
     b)  promuovere,  in  collaborazione con gli Enti locali e con le
associazioni di volontariato, iniziative per la  tutela  dei  diritti
dei minori;
    c)  promuovere,  in  collaborazione  con  gli  Enti interessati e
tramite collegamenti con la  pubblica  opinione  e  con  i  mezzi  di
informazione,   iniziative   per   la   diffusione   di  una  cultura
dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;
     d) esprimere pareri sui progetti di legge  e  sui  provvedimenti
amministrativi della Regione concernenti i minori;
     e)  segnalare  al  Servizio  sociale di base ed al Tribunale dei
minori situazioni  che  richiedano  interventi  immediati  di  ordine
assistenziale o giudiziale;
     f)  segnalare  alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori
di rischio o di danno derivanti ai minori  da  situazioni  ambientali
carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo
ed urbanistico.