Art. 21. 1. Spetta al tutore dei minori: a) individuare e preparare persone disponibili a svolgere attivita' di tutela e curatela, assicurando la consulenza e il sostegno ai tutori o ai curatori nominati; b) promuovere, in collaborazione con gli Enti locali e con le associazioni di volontariato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori; c) promuovere, in collaborazione con gli Enti interessati e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori; d) esprimere pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori; e) segnalare al Servizio sociale di base ed al Tribunale dei minori situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziale; f) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico.