Art. 22. 1. Il tutore dei minori: a) riferisce semestralmente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attivita', enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare; b) presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta e puo' essere sentito dalla competente Commissione consiliare.