Art. 22.
 
   1. Il tutore dei minori:
     a) riferisce semestralmente alla Giunta regionale sull'andamento
dell'attivita',  enunciando  proprie  proposte  circa  le innovazioni
normative o amministrative da adottare;
     b) presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni
anno, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta e  puo'  essere
sentito dalla competente Commissione consiliare.