Art. 23.
 
   1.  Il terzo comma dell'articolo 17 della legge regionale 3 giugno
1981, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni  e'  sostituito
dai seguenti commi:
   "A  favore  delle  famiglie  con  reddito  non  superiore  a  lire
40.000.000  che  in  alternativa  al   ricovero   in   strutture   di
accoglimento  residenziale  assistono  anziani  non  autosufficienti,
disabili  non   autosufficienti   ovvero   persone   a   rischio   di
emarginazione  o  di  disadattamento  sociale, purche' conviventi, il
Comune di residenza  puo'  disporre  un  contributo  di  importo  non
superiore al sessanta per cento del costo medio per il trattamento di
tipo assistenziale-alberghiero di un ospite di struttura residenziale
protetta  di  tipologia  corrispondente  alle  esigenze  del soggetto
assistibile.
   La sussistenza dei presupposti  per  l'intervento  previsto  e  la
vigilanza   sulle   modalita'   di   erogazione   delle   prestazioni
assistenziali di cui al comma precedente sono accertate dal  Servizio
sociale  di  base  territorialmente  competente;  l'intervento non e'
comunque sostitutivo dell'assistenza domiciliare.".