Art. 23. 1. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni e' sostituito dai seguenti commi: "A favore delle famiglie con reddito non superiore a lire 40.000.000 che in alternativa al ricovero in strutture di accoglimento residenziale assistono anziani non autosufficienti, disabili non autosufficienti ovvero persone a rischio di emarginazione o di disadattamento sociale, purche' conviventi, il Comune di residenza puo' disporre un contributo di importo non superiore al sessanta per cento del costo medio per il trattamento di tipo assistenziale-alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta di tipologia corrispondente alle esigenze del soggetto assistibile. La sussistenza dei presupposti per l'intervento previsto e la vigilanza sulle modalita' di erogazione delle prestazioni assistenziali di cui al comma precedente sono accertate dal Servizio sociale di base territorialmente competente; l'intervento non e' comunque sostitutivo dell'assistenza domiciliare.".