Art. 24.
 
   1. In attesa dell'approvazione della legge nazionale a tutela  del
lavoro  domestico,  l'Amministrazione  regionale  e' autorizzata, nei
limiti delle disponibilita'  di  bilancio,  ad  assicurare  contro  i
rischi    infortunistici   domestici,   le   persone   che   svolgano
esclusivamente lavoro domestico e che ne facciano domanda.
   2. L'assicurazione di cui al comma 1 e' riservata ai soggetti:
    a) che non siano titolari di redditi propri  superiori  a  dodici
milioni annui;
     b)  che  non  appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito
complessivo sia superiore a trenta milioni annui;
     c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale
per gli infortuni sul lavoro;
     d)  che  assumano  a  proprio  carico  una  quota  degli   oneri
assicurativi pari ad un terzo.
   3. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede all'espletamento
di una licitazione privata fra istituti e compagnie assicurative.
   4.   All'individuazione  dei  beneficiari'  dell'assicurazione  si
provvede sulla base di criteri determinati ai sensi dell'articolo 21,
comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.