Art. 24. 1. In attesa dell'approvazione della legge nazionale a tutela del lavoro domestico, l'Amministrazione regionale e' autorizzata, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, ad assicurare contro i rischi infortunistici domestici, le persone che svolgano esclusivamente lavoro domestico e che ne facciano domanda. 2. L'assicurazione di cui al comma 1 e' riservata ai soggetti: a) che non siano titolari di redditi propri superiori a dodici milioni annui; b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a trenta milioni annui; c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro; d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede all'espletamento di una licitazione privata fra istituti e compagnie assicurative. 4. All'individuazione dei beneficiari' dell'assicurazione si provvede sulla base di criteri determinati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.