Art. 25.
 
   1. Nell'ambito degli interventi  di  politica  attiva  del  lavoro
previsti dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n.
32,  nonche'  dalla legge regionale 11 maggio 1987, n. 12, la Regione
puo' riservare un'aliquota non superiore al cinque  per  cento  delle
risorse  finanziarie  stanziate  per  il  sostegno a piani di impresa
nell'area del lavoro in cooperazione e  a  progetti  di  cooperative,
sulla  base del programma triennale di cui all'articolo 2 della legge
regionale  n.  32/1985,  per  le  cooperative  formate   da   persone
casalinghe.
   2.  Sono  considerate  persone casalinghe coloro che esercitano il
lavoro casalingo in modo esclusivo, che  non  godono  di  redditi  da
lavoro dipendente ed autonomo e che non dispongono di aiuto domestico
continuativo retribuito.