Art. 26. 1. La Regione riconosce il diritto delle persone ad un governo degli orari e ad un'organizzazione dei servizi nelle citta' e nel territorio che garantiscano alle persone ad alle famiglie pari opportunita' nell'accesso ai servizi pubblici e privati e che consentano un governo dei tempi della persona rispettoso del diritto al lavoro, del diritto a prestare ed a ricevere cure, nonche' alla vita di relazione ed alla crescita culturale.