Art. 26.
 
   1.  La  Regione  riconosce  il diritto delle persone ad un governo
degli orari e ad un'organizzazione dei servizi  nelle  citta'  e  nel
territorio  che  garantiscano  alle  persone  ad  alle  famiglie pari
opportunita'  nell'accesso  ai  servizi  pubblici  e  privati  e  che
consentano  un governo dei tempi della persona rispettoso del diritto
al lavoro, del diritto a prestare ed a ricevere  cure,  nonche'  alla
vita di relazione ed alla crescita culturale.