Art. 27.
 
   1.  La Regione in base alle finalita' enunciate all'articolo 26 ed
in attuazione dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142:
     a) stabilisce i criteri per la definizione di "piani degli orari
degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici";
     b) promuove ed incentiva finanziariamente,  sino  al  cento  per
cento  della  spesa  prevista,  progetti sperimentali predisposti dai
Comuni per attuare il coordinamento degli  orari  della  scuola,  dei
trasporti,  dei  servizi  pubblici in base al piano degli orari degli
esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
     c) promuove attivita' di  ricerca  sugli  orari  degli  esercizi
commerciali e dei servizi pubblici nel territorio regionale.