Art. 27. 1. La Regione in base alle finalita' enunciate all'articolo 26 ed in attuazione dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142: a) stabilisce i criteri per la definizione di "piani degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici"; b) promuove ed incentiva finanziariamente, sino al cento per cento della spesa prevista, progetti sperimentali predisposti dai Comuni per attuare il coordinamento degli orari della scuola, dei trasporti, dei servizi pubblici in base al piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici; c) promuove attivita' di ricerca sugli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nel territorio regionale.