Art. 28.
 
   1.  Entro  un  anno  dall'approvazione  delle presente legge, ogni
Comune predispone con le modalita' previste  dall'articolo  36  della
legge n. 142/1990, un "Piano degli orari degli esercizi commerciali e
dei  servizi  pubblici",  in  modo da renderli accessibili a tutte le
persone qualunque sia la loro attivita' lavorativa secondo i seguenti
criteri:
     a) gli  orari  degli  uffici,  dei  servizi  e  delle  attivita'
pubbliche  di  sportello  devono  essere  organizzati  al fine di non
coincidere, per almeno due giorni la settimana, con gli  orari  della
maggioranza delle attivita' lavorative;
     b)  gli  orari dei servizi alla persona devono tener conto degli
orari della maggioranza delle attivita' lavorative al fine di  essere
usufruibili  sia  dai  lavoratori  che  dalle lavoratrici e garantire
modalita'  organizzative  e  di  accesso  flessibili  allo  scopo  di
rispondere   alle   diverse  esigenze  sociali  delle  famiglie,  con
particolare attenzione alle persone sole con minori a carico;
     c) gli orari degli  esercizi  commerciali  devono  agevolare  la
fruizione dei servizi da parte dell'utenza, in particolare i turni di
riposo  degli  esercizi  del  medesimo  ramo  di attivita' non devono
coincidere;
     d)  gli  orari  dei  servizi di trasporto pubblico devono essere
riorganizzati  in  modo  da  garantire  la  risposta  ai  bisogni  di
mobilita'  urbana,  creando anche nuove forme di offerta di trasporto
pubblico articolate  e  adattabili  alle  esigenze  complesse  quali:
mobilita'  dei  portatori di handicap, trasporto di persone anziane o
ammalate, mobilita' delle persone con bambini, spostamenti d'urgenza,
trasporto di cose pesanti.