Art. 28. 1. Entro un anno dall'approvazione delle presente legge, ogni Comune predispone con le modalita' previste dall'articolo 36 della legge n. 142/1990, un "Piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici", in modo da renderli accessibili a tutte le persone qualunque sia la loro attivita' lavorativa secondo i seguenti criteri: a) gli orari degli uffici, dei servizi e delle attivita' pubbliche di sportello devono essere organizzati al fine di non coincidere, per almeno due giorni la settimana, con gli orari della maggioranza delle attivita' lavorative; b) gli orari dei servizi alla persona devono tener conto degli orari della maggioranza delle attivita' lavorative al fine di essere usufruibili sia dai lavoratori che dalle lavoratrici e garantire modalita' organizzative e di accesso flessibili allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie, con particolare attenzione alle persone sole con minori a carico; c) gli orari degli esercizi commerciali devono agevolare la fruizione dei servizi da parte dell'utenza, in particolare i turni di riposo degli esercizi del medesimo ramo di attivita' non devono coincidere; d) gli orari dei servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati in modo da garantire la risposta ai bisogni di mobilita' urbana, creando anche nuove forme di offerta di trasporto pubblico articolate e adattabili alle esigenze complesse quali: mobilita' dei portatori di handicap, trasporto di persone anziane o ammalate, mobilita' delle persone con bambini, spostamenti d'urgenza, trasporto di cose pesanti.