Art. 29. 1. I Comuni, nell'ambito dell'organizzazione del Piano di cui all'articolo 28, devono tener conto delle osservazioni e proposte che possono provenire dalle organizzazioni rappresentative dei cittadini utenti dei servizi medesimi, e in particolare delle organizzazioni delle donne e delle organizzazioni sindacali, promuovendo anche le opportune iniziative pubbliche di informazione e di consultazione della popolazione.