Art. 29.
 
   1. I Comuni, nell'ambito  dell'organizzazione  del  Piano  di  cui
all'articolo 28, devono tener conto delle osservazioni e proposte che
possono  provenire dalle organizzazioni rappresentative dei cittadini
utenti dei servizi medesimi, e in  particolare  delle  organizzazioni
delle  donne  e  delle organizzazioni sindacali, promuovendo anche le
opportune iniziative pubbliche di  informazione  e  di  consultazione
della popolazione.