Art. 3. 1. Al fine di favorire le coppie giovani che intendono formare una famiglia l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad acquistare obbligazioni di istituti di credito aventi sede in regione, purche' le stesse siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l'interesse che viene autorizzato dalla Banca d'Italia. 2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista resa disponibile dagli istituti di cui al comma 1 in quantita' non inferiore a quella di provenienza regionale e' finalizzata alla concessione di mutui a tassi agevolati per una durata non superiore a cinque anni a favore di coppie giovani. 3. Si intende per coppia giovane quella i cui componenti non superino i trentacinque anni di eta'. 4. Alle coppie che, in base al reddito, non possono accedere ai mutui bancari di cui al comma 2 per insufficienti garanzie, l'Amministrazione regionale puo' assicurare la propria fidejussione a tutela del rimborso integrale dei capitali e degli interessi, se dovuti, ivi compresi gli oneri accessori. 5. Il provvedimento di concessione della fidejussione, e' adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze. 6. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 si applicano anche alle persone sole con minori a carico. 7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 2, 4 e 5 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'assistenza sociale, di concerto con l'Assessore alle finanze, stipula apposite convenzioni con istituti di credito. 8. Le convenzioni di cui al comma 7 stabiliscono, in particolare: a) l'entita' del capitale da destinare ai mutui agevolati, sia di provenienza regionale che bancaria; b) l'indicazione degli istituti di credito che concorrono alla formazione della provvista; c) il tasso agevolato da applicare alle operazioni di mutuo e la durata dei mutui stessi, nel rispetto del limite di cui al comma 2; d) le modalita' di formulazione della graduatoria delle domande e di concessione dei mutui agevolati. 9. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi previsti viene effettuato assicurando la priorita' alle coppie giovani ed alle persone sole con minori a carico. 10. Il matrimonio e' la condizione necessaria per l'erogazione degli interventi di cui ai commi 2, 4 e 7 alle coppie giovani.