Art. 3.
 
   1. Al fine di favorire le coppie giovani che intendono formare una
famiglia l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  ad  acquistare
obbligazioni  di  istituti di credito aventi sede in regione, purche'
le stesse siano costituite in serie speciale e siano  remunerate  con
l'interesse che viene autorizzato dalla Banca d'Italia.
   2.  La  provvista  di  cui  al  comma  1,  integrata  da ulteriore
provvista resa disponibile dagli  istituti  di  cui  al  comma  1  in
quantita'   non  inferiore  a  quella  di  provenienza  regionale  e'
finalizzata alla concessione di  mutui  a  tassi  agevolati  per  una
durata non superiore a cinque anni a favore di coppie giovani.
   3.  Si  intende  per  coppia  giovane  quella i cui componenti non
superino i trentacinque anni di eta'.
   4. Alle coppie che, in base al reddito, non  possono  accedere  ai
mutui   bancari  di  cui  al  comma  2  per  insufficienti  garanzie,
l'Amministrazione regionale puo' assicurare la propria fidejussione a
tutela del rimborso integrale dei  capitali  e  degli  interessi,  se
dovuti, ivi compresi gli oneri accessori.
   5. Il provvedimento di concessione della fidejussione, e' adottato
dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.
   6.  Le  disposizioni  dei  commi  2, 4 e 5 si applicano anche alle
persone sole con minori a carico.
   7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 2, 4  e  5
la   Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore  all'assistenza
sociale, di concerto con l'Assessore alle finanze,  stipula  apposite
convenzioni con istituti di credito.
   8. Le convenzioni di cui al comma 7 stabiliscono, in particolare:
     a)  l'entita'  del capitale da destinare ai mutui agevolati, sia
di provenienza regionale che bancaria;
     b) l'indicazione degli istituti di credito che  concorrono  alla
formazione della provvista;
     c) il tasso agevolato da applicare alle operazioni di mutuo e la
durata dei mutui stessi, nel rispetto del limite di cui al comma 2;
     d)  le modalita' di formulazione della graduatoria delle domande
e di concessione dei mutui agevolati.
   9. Il  riparto  delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  gli
interventi  previsti  viene  effettuato assicurando la priorita' alle
coppie giovani ed alle persone sole con minori a carico.
   10. Il matrimonio e' la  condizione  necessaria  per  l'erogazione
degli interventi di cui ai commi 2, 4 e 7 alle coppie giovani.