Art. 31.
 
   1. La Direzione regionale per le autonomie locali:
     a) promuove le attivita' di  ricerca  di  cui  all'articolo  27,
lettera c);
     b)  svolge,  avvalendosi di ricerche, di studi, nonche' dei dati
forniti dagli Enti locali e da associazioni operanti  in  conformita'
alle  finalita'  della  presente  legge, attivita' di documentazione,
informazione ed orientamento nei confronti dei  Comuni  istituendo  a
tal   fine  un  apposito  Osservatorio  sugli  orari  degli  esercizi
commerciali e dei servizi pubblici e privati;
     c)  esamina,  sentita  la  Commissione  regionale  per  le  pari
opportunita'  tra  donna e uomo, le domande di contributo finanziario
presentate dagli Enti locali  per  i  progetti  sperimentali  di  cui
all'articolo 27, lettera b).