Art. 31. 1. La Direzione regionale per le autonomie locali: a) promuove le attivita' di ricerca di cui all'articolo 27, lettera c); b) svolge, avvalendosi di ricerche, di studi, nonche' dei dati forniti dagli Enti locali e da associazioni operanti in conformita' alle finalita' della presente legge, attivita' di documentazione, informazione ed orientamento nei confronti dei Comuni istituendo a tal fine un apposito Osservatorio sugli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici e privati; c) esamina, sentita la Commissione regionale per le pari opportunita' tra donna e uomo, le domande di contributo finanziario presentate dagli Enti locali per i progetti sperimentali di cui all'articolo 27, lettera b).