Art. 32. 1. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 27, lettera b), sono presentate dagli Enti locali alla Direzione regionale per le autonomie locali entro il 20 settembre di ogni anno, corredate da: a) una relazione illustrativa del progetto; b) il programma degli interventi nel quadro delle finalita' previste dalla presente legge; c) il preventivo delle spese; d) il "piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici".