Art. 32.
 
   1.  Le  domande  per  la  concessione  dei  finanziamenti  di  cui
all'articolo 27, lettera b), sono presentate dagli Enti  locali  alla
Direzione  regionale per le autonomie locali entro il 20 settembre di
ogni anno, corredate da:
     a) una relazione illustrativa del progetto;
     b) il programma degli  interventi  nel  quadro  delle  finalita'
previste dalla presente legge;
     c) il preventivo delle spese;
     d)  il  "piano  degli  orari  degli  esercizi  commerciali e dei
servizi pubblici".