Art. 34.
 
   1.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  3,  comma  1,  e'
autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
   2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del  bilancio
pluriennale  per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 e'
istituito alla Rubrica n. 18 programma  2.2.3.  spese  d'investimento
Categoria 2.5. Sezione VIII il capitolo 4924 (2.1.253.3.08.07) con la
denominazione "Acquisto di obbligazioni da istituti di credito per la
concessione  di mutui agevolati a coppie giovani e a persone sole con
minori a carico", e con lo stanziamento in termini di competenza e di
cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
   3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4,
fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione  della  spesa
del  bilancio  pluriennale  per gli anni 1993-1995 e del bilancio per
l'anno 1993.
   4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2,
fanno carico al capitolo 4480 dello stato di previsione  della  spesa
del  bilancio  pluriennale  per gli anni 1993-1995 e del bilancio per
l'anno 1993.
   5. Gli oneri derivanti dall'applicazione  dell'articolo  10  fanno
carico  ai capitoli 4370 e 4371 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio  per
l'anno 1993.
   6. Per le finalita' previste dall'articolo 12 comma 2, lettera a),
e' autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1993.
   7.  L'onere  di lire 450 milioni per l'anno 1993 di cui al comma 6
fa carico al capitolo 4895 dello stato di previsione della spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno
1993  il  cui  stanziamento,  in termini di competenza e di cassa, e'
elevato di lire 450 milioni per l'anno 1993.
   8. Per le finalita' previste dall'articolo 13, e'  autorizzata  la
spesa di lire 150 milioni per l'anno 1993.
   9.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993  e'
istituito  alla  Rubrica  n. 18 programma 2.2.3. spese d'investimento
Categoria 2.4. Sezione VIII il capitolo 4925 (2.1.242.3.08.07) con la
denominazione "Contributi alle cooperative e agli  enti  privati  che
garantiscono    il   rispetto   degli   "standard"   qualitativi   ed
organizzativi  prefissati,  per  lavori  di  adeguamento  funzionale,
manutenzione  straordinaria,  acquisto  di arredi ed attrezzature", e
con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire  150
milioni per l'anno 1993.
   10.  Per  le finalita' previste dall'articolo 18 e' autorizzata la
spesa di lire 1.330 milioni per l'anno 1993.
   11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993  e'
istituito   alla  Rubrica  n.  25  programma  2.5.3.  spese  correnti
Categoria 1.6. Sezione VIII il capitolo 7846 (2.1.161.2.08.34) con la
denominazione "Anticipazioni e rimborsi nell'ambito della convenzione
con l'INPS per la corresponsione dell'indennita' di  maternita'  alle
donne non occupate", e con lo stanziamento complessivo, in termini di
compe tenza e di cassa, di lire 1.330 milioni per l'anno 1993.
   12.  Ai  sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale
20 gennaio 1982, n. 10, il precitato  capitolo  7846  viene  inserito
nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
   13.  Gli  oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 fanno
carico relativamente al trattamento economico del tutore  dei  minori
al  capitolo  1  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
   14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20,  comma
2, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa
del  bilancio  pluriennale  per gli anni 1993-1995 e del bilancio per
l'anno 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilita'.
   15. Per le finalita' previste dall'articolo 23 e'  autorizzata  la
spesa di lire 550 milioni per l'anno 1993.
   16.  Il  predetto  onere  di  lire  550 milioni per l'anno 1993 fa
carico al capitolo 4753 dello stato di  previsione  della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno
1993, il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, viene
elevato  di  pari  importo:  gli  oneri  derivanti  dall'applicazione
dell'articolo 23 per gli anni 1994 e 1995 e  per  gli  anni  seguenti
fanno  carico  al capitolo 4771 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 ed ai  corrispondenti
capitoli di bilancio per gli anni successivi.
   17.  Per  le finalita' previste dall'articolo 24 e' autorizzata la
spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
   18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993  e'
istituito   alla  Rubrica  n.  25  programma  2.5.3.  spese  correnti
Categoria 1.4. Sezione VIII il capitolo 7847 (2.1.148.2.08.34) con la
denominazione "Spese per l'assicurazione delle persone  che  svolgono
esclusivamente   lavoro  domestico  contro  i  rischi  infortunistici
domestici", e con lo stanziamento  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
   19.  Ai  sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale
20 gennaio 1982, n. 10, il precitato  capitolo  7847  viene  inserito
nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
   20.   Per   l'introito  delle  somme  derivanti  dall'applicazione
dell'articolo 24, comma 2, lettera d), e' istituito, nello  stato  di
previsione   dell'entrata  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 al Titolo III Categoria 3.4.
il capitolo 877 (3.4.8.)  con  la  denominazione  "Entrate  derivanti
dalla  compartecipazione  dei singoli nelle spese per l'assicurazione
delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico  contro  i
rischi  infortunistici domestici" e con lo stanziamento in termini di
competenza e di cassa, di lire 330 milioni per l'anno 1993.
   21.  Per  le finalita' previste dall'articolo 27, comma 1, lettera
b), e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.
   22. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993  e'
istituito alla Rubrica n. 8 programma 0.6.2. spese correnti Categoria
1.5.   Sezione   VIII  il  capitolo  1757  (2.1.252.2.08.32)  con  la
denominazione "Finanziamenti ai Comuni per progetti sperimentali  per
il  coordinamento  degli  orari dei servizi pubblici e degli esercizi
commerciali", e con lo stanziamento, in termini di  competenza  e  di
cassa, di lire 300 milioni per l'anno 1993.
  23.  Per  le  finalita' previste dall'articolo 27, comma 1, lettera
c), e dall'articolo 31, comma 1, lettera b), e' autorizzata la  spesa
di lire 50 milioni per l'anno 1993.
   24. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale  per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 e'
istituito alla Rubrica n. 8 programma 0.6.2. spese correnti Categoria
1.4.  Sezione  VIII  il  capitolo  1758  (2.1.148.2.08.32)   con   la
denominazione  "Spese  dirette  per  l'attivita'  di  documentazione,
informazione  ed  orientamento  nei  confronti  dei  Comuni  per   la
promozione di attivita' di ricerca sugli orari dei servizi pubblici e
degli  esercizi  commerciali",  e  con lo stanziamento, in termini di
competenza e di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1993.
   25. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 4.830 milioni in
termini di competenza per l'anno 1993 si provvede:
     a) per lire 4.500 milioni per l'anno 1993 mediante  prelievo  di
pari  importo  dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900
dello stato di previsione precitato (Partita n. 2  dell'elenco  n.  4
allegato  ai bilanci predetti): di detto importo la somma di lire 500
milioni corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre
1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo  6,  secondo  comma,  della
legge  regionale  20  gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore
alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;
     b) per lire 330 milioni con  la  maggiore  entrata  prevista  al
comma 20.
   26.  All'onere  complessivo  di  lire  4.830 milioni in termini di
cassa si provvede:
     a) per lire 4.500 milioni mediante prelievo di pari importo  dal
capitolo  8842  "Fondo  riserva  di  cassa" dello stato di previsione
precitato;
     b) per lire 330 milioni con  la  maggiore  entrata  prevista  al
comma 20.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 24 giugno 1993
 
                       Il vicepresidente: SARO