Art. 4. 1. Il primo comma dell'articolo 54 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e' sostituito dal seguente: "L'Istituto nei propri programmi di intervento deve prevedere la realizzazione di alloggi di superficie utile inferiore a mq 60 - in una quota, non inferiore al quindici per cento dei programmi, computata su base annua - da assegnare in favore di giovani coppie di persone sole con minori a carico, di giovani accolti in istituti assistenziali ovvero in favore di persone anziane.". 2. Tra i criteri per l'individuazione dei beneficiari degli interventi di edilizia agevolata, che la Giunta regionale determina ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, vanno considerate le esigenze delle coppie giovani che intendono formare una famiglia, delle persone sole con minori a carico o delle persone anziane.