Art. 4.
 
   1.  Il  primo  comma  dell'articolo  54  della  legge  regionale 1
settembre 1982, n. 75, e' sostituito dal seguente:
   "L'Istituto nei propri programmi di intervento deve  prevedere  la
realizzazione  di  alloggi di superficie utile inferiore a mq 60 - in
una quota,  non  inferiore  al  quindici  per  cento  dei  programmi,
computata su base annua - da assegnare in favore di giovani coppie di
persone  sole  con  minori  a  carico, di giovani accolti in istituti
assistenziali ovvero in favore di persone anziane.".
   2. Tra  i  criteri  per  l'individuazione  dei  beneficiari  degli
interventi  di  edilizia agevolata, che la Giunta regionale determina
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale  28  agosto
1992,  n.  29, vanno considerate le esigenze delle coppie giovani che
intendono formare una famiglia,  delle  persone  sole  con  minori  a
carico o delle persone anziane.