Art. 5. 1. L'Amministrazione regionale riconosce una rappresentanza politica alle diverse forme e realta' associative in cui le famiglie si organizzano in settori rilevanti del servizio sanitario, del servizio sociale di base e del campo scolastico-educativo, istituendo la Commissione regionale delle famiglie. 2. La Commissione regionale delle famiglie esprime pareri su tutte le proposte ed i disegni di legge regionali che direttamente o indirettamente affrontano questioni familiari e formula proposte in materia di sostegno e promozione delle famiglie.