Art. 5.
 
   1.   L'Amministrazione   regionale  riconosce  una  rappresentanza
politica alle diverse forme e realta' associative in cui le  famiglie
si  organizzano  in  settori  rilevanti  del  servizio sanitario, del
servizio sociale di base e del campo scolastico-educativo, istituendo
la Commissione regionale delle famiglie.
   2. La Commissione regionale delle famiglie esprime pareri su tutte
le proposte ed i  disegni  di  legge  regionali  che  direttamente  o
indirettamente  affrontano  questioni familiari e formula proposte in
materia di sostegno e promozione delle famiglie.