Art. 6.
 
   1. La Commissione e' costituita:
     a)  da  cinque  rappresentanti  delle  associazioni  di famiglie
costituite ed operanti per fini rientranti nella politica familiare o
ad essa collegati;
     b)  da  quattro  rappresentanti  delle  strutture   private   di
solidarieta'  sociale  e di volontariato o di cooperative di famiglie
operanti  nei  servizi   sanitari,   educativi,   culturali,   socio-
assistenziali.
   2.  La  Commissione  e'  nominata con decreto del Presidente della
Giunta  regionale,  sulla  base  delle  designazioni  espresse  dalle
associazioni  e strutture di cui al comma 1, individuate ai sensi del
comma   3,    entro    tre    mesi    dalla    richiesta    formulata
dall'Amministrazione regionale.
   3.  I  criteri per l'individuazione delle associazioni e strutture
di cui al comma 1 e per la scelta dei componenti la Commissione  sono
proposti  dalla  Commissione  ed  approvati  con  deliberazione della
Giunta regionale. Nella prima applicazione  della  presente  legge  i
criteri  sono deliberati dalla Giunta regionale sentita la competente
Commissione del Consiglio regionale.
   4. Le designazioni di cui al comma 2 devono essere accompagnate da
copia dello statuto o dall'atto costitutivo del soggetto che opera la
designazione o da altra documentazione idonea a dimostrare,  in  modo
inequivoco, la natura e l'attivita' del soggetto medesimo.
   5.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale,  scaduto  il termine
previsto dal comma 2, valuta e verifica le  designazioni  ricevute  e
provvede, entro i successivi due mesi, a nominare con proprio decreto
la Commissione.