Art. 6. 1. La Commissione e' costituita: a) da cinque rappresentanti delle associazioni di famiglie costituite ed operanti per fini rientranti nella politica familiare o ad essa collegati; b) da quattro rappresentanti delle strutture private di solidarieta' sociale e di volontariato o di cooperative di famiglie operanti nei servizi sanitari, educativi, culturali, socio- assistenziali. 2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni espresse dalle associazioni e strutture di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 3, entro tre mesi dalla richiesta formulata dall'Amministrazione regionale. 3. I criteri per l'individuazione delle associazioni e strutture di cui al comma 1 e per la scelta dei componenti la Commissione sono proposti dalla Commissione ed approvati con deliberazione della Giunta regionale. Nella prima applicazione della presente legge i criteri sono deliberati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione del Consiglio regionale. 4. Le designazioni di cui al comma 2 devono essere accompagnate da copia dello statuto o dall'atto costitutivo del soggetto che opera la designazione o da altra documentazione idonea a dimostrare, in modo inequivoco, la natura e l'attivita' del soggetto medesimo. 5. Il Presidente della Giunta regionale, scaduto il termine previsto dal comma 2, valuta e verifica le designazioni ricevute e provvede, entro i successivi due mesi, a nominare con proprio decreto la Commissione.