Art. 7
 
   1.  La  Commissione  elegge,  a  maggioranza assoluta, nel proprio
seno, il Presidente e il Vicepresidente.
   2. Il Presidente convoca e presiede  le  sedute.  La  convocazione
della  Commissione deve essere altresi' disposta quando sia richiesta
da almeno un terzo dei commissari.
   3. Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente  la
meta' piu' uno dei commissari.
   4.  Le  deliberazioni  sono valide quando abbiano ottenuto il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale
il voto del Presidente.
   5. La Commissione organizza e disciplina il proprio  funzionamento
in  piena  autonomia,  adottando  apposito  regolamento interno; puo'
articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procede a consultazioni e
audizioni.
   6. Il supporto tecnico e burocratico e i locali e le  attrezzature
necessarie per il funzionamento della Commissione, sono forniti dalla
Giunta regionale.
   7.  La  Commissione puo' avvalersi, a sua discrezione, di esperti,
richiedere  pareri  e  relazioni,  promuovere  ricerche  e  studi  su
questioni   di  sua  competenza.  Alla  stipulazione  delle  relative
convenzioni provvede il Presidente della Giunta regionale su proposta
della Commissione.
   8.  La  Commissione  dura  in  carica per tutta la legislatura nel
corso della quale e' stata insediata; resta comunque in  carica  fino
alla nomina della nuova Commissione.
   9. Ai componenti la Commissione spetta l'indennita' prevista dalla
legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.