Art. 7 1. La Commissione elegge, a maggioranza assoluta, nel proprio seno, il Presidente e il Vicepresidente. 2. Il Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresi' disposta quando sia richiesta da almeno un terzo dei commissari. 3. Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la meta' piu' uno dei commissari. 4. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 5. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno; puo' articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procede a consultazioni e audizioni. 6. Il supporto tecnico e burocratico e i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Commissione, sono forniti dalla Giunta regionale. 7. La Commissione puo' avvalersi, a sua discrezione, di esperti, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Alla stipulazione delle relative convenzioni provvede il Presidente della Giunta regionale su proposta della Commissione. 8. La Commissione dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale e' stata insediata; resta comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione. 9. Ai componenti la Commissione spetta l'indennita' prevista dalla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.