Art. 8.
 
   1.  Nell'ambito  del  Servizio del consultorio familiare, previsto
dalla legge regionale  22  luglio  1978,  n.  81,  e'  assicurata  la
consulenza   familiare   orientata  a  promuovere  la  valorizzazione
personale  e  sociale  della  maternita'  e  della   paternita',   la
corresponsabilita' educativa dei genitori e la solidarieta' sociale.
   2.   Le   Unita'   sanitarie  locali  stipulano  convenzioni,  per
assicurare, per il tramite dei consultori,  la  consulenza  giuridica
gratuita in ordine al diritto familiare.
   3.  Le Unita' sanitarie locali assicurano gratuitamente ai minori,
tramite i consultori  familiari,  gli  interventi  e  le  prestazioni
specialistiche  ambulatoriali,  rientranti  nei compiti istituzionali
dei consultori o collegate alle finalita'  consultoriali,  che  siano
inerenti alla maternita' ed alla fecondita'.