Art. 8. 1. Nell'ambito del Servizio del consultorio familiare, previsto dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, e' assicurata la consulenza familiare orientata a promuovere la valorizzazione personale e sociale della maternita' e della paternita', la corresponsabilita' educativa dei genitori e la solidarieta' sociale. 2. Le Unita' sanitarie locali stipulano convenzioni, per assicurare, per il tramite dei consultori, la consulenza giuridica gratuita in ordine al diritto familiare. 3. Le Unita' sanitarie locali assicurano gratuitamente ai minori, tramite i consultori familiari, gli interventi e le prestazioni specialistiche ambulatoriali, rientranti nei compiti istituzionali dei consultori o collegate alle finalita' consultoriali, che siano inerenti alla maternita' ed alla fecondita'.