IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Nel perseguimento delle finalita' di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell'area montana, indicate dall'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, con la presente legge la Regione promuove la definizione e l'attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonche' alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna. 2. La Regione provvede altresi' ad assicurare l'inquadramento delle iniziative di cui al comma 1 nel Piano regionale di sviluppo e il loro coordinamento con le previsioni ed i contenuti degli strumenti programmatori delle Comunita' montane, secondo le modalita' e le procedure di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.