Art. 10.
          Interventi straordinari a favore della zootecnia
 
   1.  Nell'ambito della disciplina della riproduzione animale di cui
alla legge 5 gennaio 1991,  n.  30,  l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata  a  concedere  al  Centro  regionale  per la fecondazione
artificiale delle specie animali allevate, un finanziamento  di  lire
500  milioni, per favorire lo sviluppo e la diffusione dell'attivita'
di fecondazione artificiale nel territorio montano.