Art. 10. Interventi straordinari a favore della zootecnia 1. Nell'ambito della disciplina della riproduzione animale di cui alla legge 5 gennaio 1991, n. 30, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, un finanziamento di lire 500 milioni, per favorire lo sviluppo e la diffusione dell'attivita' di fecondazione artificiale nel territorio montano.