Art. 11.
      Interventi straordinari a favore di caseifici cooperativi
 
   1.  Ai  caseifici  cooperativi   situati   nei   Comuni   compresi
nell'elenco  allegato  alla  direttiva  del Consiglio delle Comunita'
europee  75/273/CEE  del  28  aprile  1975,  possono  essere  erogati
contributi  straordinari  in conto capitale per il ripianamento delle
perdite d'esercizio, emergenti  dai  bilanci  per  l'esercizio  1992,
regolarmente   approvati,  e  originate  dalle  spese  sostenute  nel
triennio 1990-1992.
   2. I contributi di cui  al  comma  1,  possono  essere  erogati  a
condizione  che  sulle  predette  spese  i  richiedenti  non  abbiano
beneficiato di alcun contributo finanziario. Dal computo delle  spese
medesime   restano   in   ogni   caso   escluse  quelle  relative  al
corrispettivo di acquisto della materia prima, pagato ai soci  ovvero
ai fornitori.
   3.  Le  funzioni inerenti all'attuazione dell'intervento di cui al
comma 1 sono esercitate dalle Comunita' montane, in  conformita'  con
quanto previsto dall'articolo 29 della legge 6 giugno 1990, n. 142; i
fondi necessari vengono previamente assegnati agli enti citati, sulla
base  delle  domande  ricevute,  con  decreto del Direttore regionale
dell'agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
   4. Le domande di concessione degli aiuti di cui al  comma  1  sono
presentate  alle  Comunita' montane entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Tali domande  sono  corredate
dall'ultimo bilancio approvato, da una relazione degli amministratori
responsabili,  avente  ad  oggetto  il  piano  di  risanamento  della
gestione finanziaria e da una dichiarazione  del  collegio  sindacale
attestante la veridicita' delle singole poste in bilancio.
   5.  Le  Comunita'  montane  provvedono  ad esercitare la vigilanza
sull'osservanza  delle  condizioni   e   degli   impegni   posti   ai
richiedenti,  disponendo  altresi',  nei  casi  di  inadempienza o di
mancanza di requisiti, la revoca e il recupero degli aiuti concessi.
   6. Ai fini del presente articolo non si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 34 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20.