Art. 11. Interventi straordinari a favore di caseifici cooperativi 1. Ai caseifici cooperativi situati nei Comuni compresi nell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 75/273/CEE del 28 aprile 1975, possono essere erogati contributi straordinari in conto capitale per il ripianamento delle perdite d'esercizio, emergenti dai bilanci per l'esercizio 1992, regolarmente approvati, e originate dalle spese sostenute nel triennio 1990-1992. 2. I contributi di cui al comma 1, possono essere erogati a condizione che sulle predette spese i richiedenti non abbiano beneficiato di alcun contributo finanziario. Dal computo delle spese medesime restano in ogni caso escluse quelle relative al corrispettivo di acquisto della materia prima, pagato ai soci ovvero ai fornitori. 3. Le funzioni inerenti all'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 sono esercitate dalle Comunita' montane, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 29 della legge 6 giugno 1990, n. 142; i fondi necessari vengono previamente assegnati agli enti citati, sulla base delle domande ricevute, con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale. 4. Le domande di concessione degli aiuti di cui al comma 1 sono presentate alle Comunita' montane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali domande sono corredate dall'ultimo bilancio approvato, da una relazione degli amministratori responsabili, avente ad oggetto il piano di risanamento della gestione finanziaria e da una dichiarazione del collegio sindacale attestante la veridicita' delle singole poste in bilancio. 5. Le Comunita' montane provvedono ad esercitare la vigilanza sull'osservanza delle condizioni e degli impegni posti ai richiedenti, disponendo altresi', nei casi di inadempienza o di mancanza di requisiti, la revoca e il recupero degli aiuti concessi. 6. Ai fini del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20.