Art. 12.
                     Aiuti alle imprese agricole
 
   1.  Il  comma 3 dell'articolo 23, della legge regionale 31 ottobre
1987, n. 35 e' sostituito dal seguente:
    "3.   Le   Comunita'   montane   sostengono   l'attivita'   degli
imprenditori agricoli singoli ed associati mediante:
      a)  la  concessione  di  aiuti per gli investimenti collettivi,
come definiti dall'articolo 20, comma 1, Titolo VI,  del  Regolamento
CEE  n.  2328/91  del Consiglio della Comunita' europea del 15 luglio
1991 entro i limiti massimi fissati dal Regolamento medesimo;
      b) la concessione di aiuti in conto capitale, nel rispetto  dei
limiti  e dei criteri indicati con il regolamento di cui alla lettera
a), ai produttori agricoli singoli ed associati e  alle  associazioni
dei  produttori  agricoli di cui alla legge regionale 23 agosto 1984,
n.  41,  a  sostegno  degli  interventi  diretti  allo sviluppo delle
colture pregiate, della zootecnia, delle produzioni animali e per  la
realizzazione   di   impianti   e  per  l'acquisto  di  strutture  ed
attrezzature   per   la   raccolta,   la    trasformazione    e    la
commercializzazione delle produzioni locali.".
   2.  Il  comma 2 dell'articolo 25, della legge regionale 31 ottobre
1987, n. 35, e' sostituito dal seguente:
    "2. Nel perseguimento delle finalita' indicate  al  comma  1,  le
Comunita' montane possono:
      a)  concedere,  a  favore  di  imprenditori agricoli singoli ed
associati  ed  associazioni  di  allevatori,  contributi   in   conto
capitale,  nel  rispetto  dei  limiti  e  dei criteri indicati con il
regolamento CEE n. 2328/91, per la ristrutturazione ed  il  riuso  di
fabbricati  rurali  nel  rispetto delle tipologie e dell'architettura
tipica della zona o per l'introduzione di nuove tecnologie e  per  la
riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato-pascolo;
      b)  effettuare spese dirette nonche' concedere, a Comuni, altri
enti pubblici, organizzazioni  prefessionali  agricole,  associazioni
culturali e ricreative, contributi una tantum per l'organizzazione di
manifestazioni  a  carattere  turistico  e  culturale,  di  itinerari
turistici e di escursioni guidate, ai fini di favorire la piu'  ampia
fruizione  del  patrimonio  naturalistico  e  culturale dei territori
montani. l contributi sono concessi nella misura massima del  50  per
cento della spesa riconosciuta ammissibile.".
   3.  Per la realizzazione degli interventi previsti da gli articoli
23 e 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificati
dai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Amministrazione regionale e'
autorizzata  a  concedere  alle   Comunita'   montane   finanziamenti
straordinari per complessivi 1.000 milioni di lire.