Art. 12. Aiuti alle imprese agricole 1. Il comma 3 dell'articolo 23, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 e' sostituito dal seguente: "3. Le Comunita' montane sostengono l'attivita' degli imprenditori agricoli singoli ed associati mediante: a) la concessione di aiuti per gli investimenti collettivi, come definiti dall'articolo 20, comma 1, Titolo VI, del Regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio della Comunita' europea del 15 luglio 1991 entro i limiti massimi fissati dal Regolamento medesimo; b) la concessione di aiuti in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento di cui alla lettera a), ai produttori agricoli singoli ed associati e alle associazioni dei produttori agricoli di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo delle colture pregiate, della zootecnia, delle produzioni animali e per la realizzazione di impianti e per l'acquisto di strutture ed attrezzature per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni locali.". 2. Il comma 2 dell'articolo 25, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, e' sostituito dal seguente: "2. Nel perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, le Comunita' montane possono: a) concedere, a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati ed associazioni di allevatori, contributi in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento CEE n. 2328/91, per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali nel rispetto delle tipologie e dell'architettura tipica della zona o per l'introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato-pascolo; b) effettuare spese dirette nonche' concedere, a Comuni, altri enti pubblici, organizzazioni prefessionali agricole, associazioni culturali e ricreative, contributi una tantum per l'organizzazione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, di itinerari turistici e di escursioni guidate, ai fini di favorire la piu' ampia fruizione del patrimonio naturalistico e culturale dei territori montani. l contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.". 3. Per la realizzazione degli interventi previsti da gli articoli 23 e 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Comunita' montane finanziamenti straordinari per complessivi 1.000 milioni di lire.