Art. 14. Altri interventi per iniziative a servizio della popolazione residente nei territori montani svantaggiati 1. Al fine di assicurare la continuita' del servizio telefonico pubblico nelle aree montane svantaggiate, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assumere una parte degli oneri finanziari inerenti ai costi di mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle localita' e frazioni periferiche e disagiate, stipulando a tale scopo apposita convenzione con la Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni (SIP). 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995. 3. Per le finalita' previste dall'articolo 27, primo comma, lettera a) della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere spese dirette per la predisposizione di studi e ricerche i settori attinenti allo sviluppo della montagna. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995. 5. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Comunita' montane un finanziamento straordinario per la realizzazione delle opere previste dal Capo Il della legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71. 6. Per le finalita' di cui al comma 5 e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1993 e di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.