Art. 14.
    Altri interventi per iniziative a servizio della popolazione
            residente nei territori montani svantaggiati
 
   1.  Al  fine  di assicurare la continuita' del servizio telefonico
pubblico nelle aree montane svantaggiate, l'Amministrazione regionale
e' autorizzata ad assumere una parte degli oneri finanziari  inerenti
ai  costi  di  mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate
nelle localita' e frazioni periferiche e disagiate, stipulando a tale
scopo  apposita  convenzione con la Societa' italiana per l'esercizio
delle telecomunicazioni (SIP).
   2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la  spesa  di
lire  300  milioni  suddivisi  in  ragione  di  lire  100 milioni per
ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
   3. Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  27,  primo  comma,
lettera   a)   della   legge   regionale   8   aprile  1982,  n.  22,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere spese  dirette
per  la  predisposizione di studi e ricerche i settori attinenti allo
sviluppo della montagna.
   4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la  spesa  di
lire 150 milioni suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno
degli anni dal 1993 al 1995.
   5.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata a concedere alle
Comunita' montane un finanziamento straordinario per la realizzazione
delle opere previste dal Capo Il della  legge  regionale  10  ottobre
1981, n. 71.
   6.  Per  le finalita' di cui al comma 5 e' autorizzata la spesa di
lire 1.000 milioni suddivisa in  ragione  di  lire  200  milioni  per
l'anno  1993  e  di  lire  400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e
1995.