Art. 17. Esercizio dell'agriturismo nell'area montana 1. Con riferimento all'area montana regionale di cui all'articolo 1, le cooperative e loro consorzi, operanti nel settore agricolo e in quello della forestazione, iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, nonche' le associazioni degli allevatori che siano conduttori di pascoli e di malghe, sono autorizzate dal Sindaco del Comune sul cui territorio insistono le strutture, ad esercitare attivita' di agriturismo e di alpiturismo, secondo le disposizioni amministrative recate dall'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, ma prescindendo dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge medesima. 2. Gli organismi di cui al comma 1 possono operare anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10.