Art. 17.
            Esercizio dell'agriturismo nell'area montana
 
   1.  Con riferimento all'area montana regionale di cui all'articolo
1, le cooperative e loro consorzi, operanti nel settore agricolo e in
quello della forestazione, iscritte nel  Registro  regionale  di  cui
all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, nonche'
le associazioni degli allevatori che siano conduttori di pascoli e di
malghe,  sono  autorizzate  dal Sindaco del Comune sul cui territorio
insistono le strutture, ad esercitare attivita' di agriturismo  e  di
alpiturismo,    secondo   le   disposizioni   amministrative   recate
dall'articolo 8 della  legge  regionale  7  marzo  1989,  n.  10,  ma
prescindendo  dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6 della
legge medesima.
   2. Gli organismi di cui al comma 1 possono operare anche in deroga
a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale  7
marzo 1989, n. 10.