Art. 18.
                 Norme modificative dell'articolo 2
              della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10
 
  1.  Alla  lettera  d)  del  comma  3  dell'articolo  2  della legge
regionale 7 marzo 1989, n. 10, alla fine, sono aggiunte  le  seguenti
parole:
    "o  comunque  legate  all'agricoltura,  alla  vita  nei  campi  e
all'escursionismo.".
   2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1989, n.
10, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera:
    "  e)  l'allevamento  e  mantenimento  di  cavalli,   finalizzati
all'agri-alpiturismo equestre.".