Art. 18. Norme modificative dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10 1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "o comunque legate all'agricoltura, alla vita nei campi e all'escursionismo.". 2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera: " e) l'allevamento e mantenimento di cavalli, finalizzati all'agri-alpiturismo equestre.".