Art. 2.
                 Partecipazione delle parti sociali
 
   1. Al fine di assicurare il  piu'  ampio  concorso  delle  istanze
rappresentative  della  realta'  sociale  ed  economica dei territori
montani al perseguimento delle finalita' richiamate  all'articolo  1,
comma   1,   la   Regione   promuove   l'apporto   propositivo  delle
organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori,   delle   associazioni
economiche,  culturali  e  di  categoria, operanti in tali territori,
alla definizione delle iniziative progettuali ivi indicate.
   2. Per le medesime finalita' la Regione, d'intesa con le Comunita'
montane, convoca periodicamente, con cadenza annuale, una  Conferenza
sullo  stato  di  attuazione  delle  iniziative previste dal presente
Capo, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti  indicati  al
comma 1.