Art. 2. Partecipazione delle parti sociali 1. Al fine di assicurare il piu' ampio concorso delle istanze rappresentative della realta' sociale ed economica dei territori montani al perseguimento delle finalita' richiamate all'articolo 1, comma 1, la Regione promuove l'apporto propositivo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni economiche, culturali e di categoria, operanti in tali territori, alla definizione delle iniziative progettuali ivi indicate. 2. Per le medesime finalita' la Regione, d'intesa con le Comunita' montane, convoca periodicamente, con cadenza annuale, una Conferenza sullo stato di attuazione delle iniziative previste dal presente Capo, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti indicati al comma 1.