Art. 20.
                Norme finanziarie relative al Capo Il
 
   1.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  7,  comma  1,  e'
autorizzata  la spesa complessiva di lire 8.900 milioni, suddivisa in
ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 e  lire  2.450  milioni
per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
   2.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno  1993  -
alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. spese d'investimento - Categoria
2.5. - Sezione X e' istituito il capitolo 1588 (2.1.254.3.10.12.) con
la  denominazione "Sottoscrizione di nuove azioni dell'Agenzia per lo
sviluppo economico della montagna S.p.A. - fondi statali", e  con  lo
stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 8.900
milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 e
lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
   3. Sul predetto capitolo 1588 e' altresi' iscritto, in termini  di
cassa, lo stanziamento di lire 4.000 milioni.
   4.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  7,  comma  2,  e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 900  milioni,  suddivisa  in
ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
   5.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno  1993  -
alla  Rubrica  n.  24  -  programma  3.2.2.  spese  d'investimento  -
Categoria  2.4.  -  Sezione  X  e'   istituito   il   capitolo   7362
(2.1.243.5.10.12) con la denominazione "Contributi all'Agenzia per lo
sviluppo  della montagna S.p.A. per l'acquisizione o la realizzazione
di immobili e per l'approntamento delle infrastrutture necessarie  al
funzionamento  dei  "Centri  di  innovazione" fondi statali" e con lo
stanziamento  complessivo  in  termini  di  competenza  di  lire  900
milioni,  suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli
anni dal 1993 al 1995.
   6. Sul predetto capitolo 7362 e' altresi' iscritto, in termini  di
cassa, lo stanziamento di lire 300 milioni.
   7.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  7,  comma  3,  e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa  in
ragione  di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 e lire 500 milioni per
ciascuno degli anni 1994 e 1995.
   8.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno  1993  -
alla  Rubrica  n.  24 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria
1.6. - Sezione X - e' istituito il  capitolo  7260  (2.1.163.2.10.12)
con   la   denominazione  "Contributi  all'Agenzia  per  lo  sviluppo
economico della montagna S.p.A. per le spese di gestione dei  "Centri
di  innovazione"  - fondi statali", e con lo stanziamento, in termini
di competenza, di lire 2.500 milioni, suddivisi in  ragione  di  lire
1.500  milioni  per l'anno 1993 e lire 500 milioni per ciascuno degli
anni 1994 e 1995.
   9. Sul predetto capitolo 7260 e' altresi' iscritto, in termini  di
cassa, lo stanziamento di lire 1.500 milioni.
   10.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  7,  comma  4, e'
autorizzata la spesa di lire 1.750 milioni per l'anno 1993.
   11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno  1993  -
alla  Rubrica  n.  7  -  programma  3.5.1.  -  spese d'investimento -
Categoria  2.5.  -  Sezione  X  -  e'  istituito  il  capitolo   1589
(2.1.251.2.10.12.)   con   la   denominazione  "Contributo  a  favore
dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A.  per  la
costituzione   di   un   fondo   rischi  fondi  statali",  e  con  lo
stanziamento, in termini di competenza e  di  cassa,  di  lire  1.750
milioni per l'anno 1993.
   12.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  7,  comma  5, e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa  in
ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
   13. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale  per  gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 -
alla Rubrica n. 24  -  programma  3.2.2.  -  spese  d'investimento  -
Categoria   2.5.   -   Sezione   X  e'  istituito  il  capitolo  7363
(2.1.251.5.10.12)  con  la   denominazione   "Contributi   a   favore
dell'Agenzia  per  lo sviluppo economico della montagna S.p.A. per la
costituzione di un fondo di rotazione per  consentire  l'anticipo  ai
proprietari  boschivi ed alle imprese di utilizzazione boschiva degli
importi dovuti per l'utilizzo di lotti boschivi - fondi  statali",  e
con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni,
suddiviso  in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal
1993 al 1995.
   14.  Sul  precitato  capitolo  7363  viene  altresi'  iscritto  lo
stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni.
   15.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  7,  comma  6, e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa  in
ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
   16. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale  per  gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 -
alla Rubrica n. 24  -  programma  3.2.2.  -  spese  d'investimento  -
Categoria   2.4.   -   Sezione   X  e'  istituito  il  capitolo  7364
(2.1.243.5.10.12.)  con  la  denominazione   "Contributi   a   favore
dell'Agenzia  per  lo  sviluppo  economico  della montagna S.p.A. per
consentire la partecipazione alle attivita' di promozione  sviluppate
dalla  Promomarmo  S.p.A. - fondi statali", e con lo stanziamento, in
termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di
lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
   17.  Sul  precitato  capitolo  7364  viene  altresi'  iscritto  lo
stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni.