Art. 21.
               Norme finanziarie relative al Capo III
 
   1. Per le finalita' previste dall'articolo  8  e'  autorizzata  la
spesa complessiva di lire 9.300 milioni, suddivisa in ragione di lire
4.600 milioni per l'anno 1993 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli
anni 1994 e 1995.
   2.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno  1993  -
alla  Rubrica  n.  24  -  programma  3.2.3.  - spese d'investimento -
Categoria 2.3. - Sezione X - e' istituito il capitolo  7437  -  fondi
statali  (2.1.234.5.10.12)  con  la  denominazione  "Contributi  alle
Comunita' montane per l'esecuzione di opere  di  apprestamento  delle
aree   attrezzate   nei   territori   montani,  compresa  l'eventuale
realizzazione di immobili  da  dare  in  locazione,  nonche'  per  la
gestione  delle  aree  stesse  nell'ambito degli accordi di programma
stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 25
giugno 1993, n. 50, e con lo stanziamento complessivo, in termini  di
competenza, di lire 9.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.600
milioni  per l'anno 1993 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni
1994 e 1995.
   3. Sul medesimo capitolo 7437 e' altresi' iscritto lo stanziamento
in termini di cassa di lire 4.600 milioni.
   4.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  1,  e'
autorizzata  la spesa complessiva di lire 8.750 milioni, suddivisa in
ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e  lire  3.000  milioni
per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
   5.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio  per  l'anno  1993
alla  Rubrica  n.  7  -  programma  3.5.1.  -  spese d'investimento -
Categoria  2.4.  -  Sezione  X  e'   istituito   il   capitolo   1590
(2.1.243.5.10.12.)  con  la  denominazione  "Contributo straordinario
alla  "Promotur  S.p.A."     per  la   realizzazione   di   opere   e
infrastrutture  a  servizio  delle  piste da discesa e degli impianti
sciistici nonche' di opere dirette a collegare le stazioni turistiche
e demani sciabili della regione con quelli dei territori confinanti -
fondi statali" e  con  lo  stanziamento  complessivo  di  lire  8.750
milioni,  suddivisi in ragione di lire 2.750 milioni pr l'anno 1993 e
lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
   6.  Sul  predetto  capitolo  1590  viene  altresi'   iscritto   lo
stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.750 milioni.
   7.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  2,  e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 4.300 milioni, suddivisi  in
ragione  di  lire  2.300 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni
per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
   8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del  bilancio
pluriennale  per  gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 -
alla Rubrica n. 26  -  programma  3.4.4.  -  spese  d'investimento  -
Categoria   2.4.  -  Sezione  X  -  e'  istituito  il  capitolo  8452
(2.1.243.5.10.12) con la denominazione "Contributi in conto  capitale
a  societa'  ed  associazioni  che  esercitano attivita' di interesse
turistico  per  la  realizzazione, nei territori montani, delle opere
previste dalle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 2 della  legge
regionale   25   agosto  1965,  n.  16,  come  da  ultimo  sostituito
dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n.  17  -  fondi
statali",   e   con   lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di
competenza, di lire 4.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.300
milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli  anni
1994 e 1995.
   9.   Sul   predetto  capitolo  8452  viene  altresi'  iscritto  lo
stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.300 milioni.
   10. Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  3,  e'
autorizzata  la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisi in
ragione di lire 500 milioni per l'anno 1993 e lire  200  milioni  per
l'anno 1994 e lire 300 milioni per l'anno 1995.
   11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale  per  gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 -
alla Rubrica n.  7  -  programma  0.7.1.  -  spese  d'investimento  -
Categoria   2.3.  -  Sezione  X  -  e'  istituito  il  capitolo  1011
(2.1.234.5.10.24) con la  denominazione  "Finanziamenti  straordinari
alle  Comunita'  montane  per  l'attuazione di iniziative dirette per
attivita' promozionali e di  propaganda  a  favore  dell'agriturismo,
volte  a  favorire  la  qualificazione  degli operatori del settore -
fondi statali", e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di
competenza,  di  lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500
milioni per l'anno 1993, lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire  300
milioni per l'anno 1995.
   12.   Sul  predetto  capitolo  1011  viene  altresi'  iscritto  lo
stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.
   13. Per le finalita' previste dall'articolo 10, e' autorizzata  la
spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.
   14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale  per  gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 -
alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese  correnti  -  Categoria
1.5.  -  Sezione  X - e' istituito il capitolo 6443 (2.1.155.2.10.12)
con la denominazione "Finanziamento straordinario al Centro regionale
per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate per  lo
sviluppo  e  la diffusione dell'attivita' di fecondazione artificiale
nel territorio montano - fondi statali", e con  lo  stanziamento,  in
termini  di  competenza  e  di  cassa, di lire 500 milioni per l'anno
1993.
   15. Per le finalita' previste dall'articolo 11 e'  autorizzata  la
spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.
   16. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale  per  gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 -
alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese  correnti  -  Categoria
1.5.  -  Sezione  X - e' istituito il capitolo 6445 (1.1.154.2.10.12)
con la denominazione "Finanziamenti alle  Comunita'  montane  per  la
concessione di contributi straordinari in conto capitale ai caseifici
cooperativi  situati  nei  comuni  compresi nell'elenco allegato alla
direttiva del Consiglio delle Comunita'  europee  75/273/CEE  del  28
aprile  1975, per il ripianamento delle perdite d'esercizio emergenti
dai bilanci per l'esercizio 1992 e originati  dalle  spese  sostenute
nel  triennio  1990-1992  - fondi statali", e con lo stanziamento, in
termini di competenza e di cassa, di lire 3.000  milioni  per  l'anno
1993.
   17.  Per  le finalita' previste dall'articolo 12 e' autorizzata la
spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire
500 milioni per l'anno 1993 e lire 250  milioni  per  ciascuno  degli
anni 1994 e 1995.
   18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, e'
istituito   -   alla  Rubrica  n.  23  -  programma  3.1.2.  -  spese
d'investimento - Categoria  2.3  -  Sezione  X  -  il  capitolo  6412
(2.1.234.5.10.12)  con la denominazione "Finanziamento alle Comunita'
montane per la concessione di contributi previsti dagli articoli  23,
comma 3, e 25, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35,
come  sostituiti  dall'articolo  12  della  legge regionale 25 giugno
1993, n. 50 - fondi statali" e con lo  stanziamento  complessivo,  in
termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di
lire  500  milioni  per  l'anno  1993 e lire 250 milioni per ciascuno
degli anni 1994 e 1995.
   19.  Sul  precitato  capitolo  6412  viene  altresi'  iscritto  lo
stanziamento,  in  termini  di  cassa, di lire 500 milioni per l'anno
1993.
   20. Per le finalita' previste dall'articolo 13, e' autorizzata  la
spesa  complessiva  di lire 850 milioni, suddivisa in ragione di lire
450 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per l'anno 1994.
   21. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, e'
istituito  -  alla  Rubrica  n.  25  -  programma  2.5.3.   -   spese
d'investimento  -  Categoria  2.3  -  Sezione  X  -  il capitolo 7863
(2.1.235.3.10.12) con la denominazione  "Finanziamento  straordinario
all'Agenzia regionale del lavoro da utilizzare a supporto delle nuove
iniziative imprenditoriali promosse nel quadro del progetto mirato al
recupero e al riutilizzo a fini produttivi di infrastrutture ed opere
gia'  di  pertinenza di installazioni militari dismesse nel comune di
Paularo - fondi  statali"  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in
termini  di  competenza, di lire 850 milioni, suddiviso in ragione di
lire 450 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per l'anno 1994.
   22.  Sul  precitato  capitolo  7863  viene  altresi'  iscritto  lo
stanziamento,  in  termini  di  cassa, di lire 450 milioni per l'anno
1993.
   23. Per le  finalita'  previste  dall'articolo  14,  comma  1,  e'
autorizzata  la  spesa  complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in
ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
   24. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, e'
istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1.  -  spese  correnti  -
Categoria  1.4. - Sezione VII - il capitolo 964 (1.1.142.5.07.12) con
la denominazione "Finanziamento per la stipula di una convenzione con
la Societa' italiana per l'esercizio  delle  telecomunicazioni  (SIP)
per  il  mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle
localita' e frazioni periferiche e disagiate dei territori montani  -
fondi  statali"  e  con  lo  stanziamento  complessivo, in termini di
competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in  ragione  di  lire  100
milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
   25.   Sul  predetto  capitolo  964  viene  altresi'  iscritto,  lo
stanziamento, in termini di cassa, di lire  100  milioni  per  l'anno
1993.
   26.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  14,  comma 3, e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 150  milioni,  suddivisa  in
ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
   27. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, e'
istituito  alla  Rubrica  n.  6 - programma 0.5.1. - spese correnti -
Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 860 (1.1.142.5.10.12) con la
denominazione "Spese per la predisposizione di studi  e  ricerche  in
settori   attinenti   allo   sviluppo  della  montagna,  nonche'  per
l'assistenza e la consulenza tecnica a favore delle Comunita' montane
- fondi statali" e con lo stanziamento  complessivo,  in  termini  di
competenza,  di  lire  150  milioni,  suddiviso in ragione di lire 50
milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
   28.  Sul  precitato  capitolo  860  viene  altresi'  iscritto   lo
stanziamento,  in  termini  di  cassa,  di lire 50 milioni per l'anno
1993.
   29. Per le  finalita'  previste  dall'articolo  14,  comma  5,  e'
autorizzata  la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in
ragione di lire 200 milioni per l'anno 1993 e lire  400  milioni  per
ciascuno degli anni 1994 e 1995.
   30. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, e'
istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese d'investimento
-  Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 1012 (2.1.234.5.08.12)
con la denominazione "Contributi in  conto  capitale  alle  Comunita'
montane  per la realizzazione di impianti di diffusione radiofonica e
televisiva della R.A.I. - Radiotelevisione  italiana  e  delle  opere
previste  dal  Capo Il della legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 -
fondi statali" e con  lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di
competenza,  di  lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 200
milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per  ciascuno  degli  anni
1994 e 1995.
   31.  Sul  precitato  capitolo  1012  viene  altresi'  iscritto  lo
stanziamento, in termini di cassa, di lire  200  milioni  per  l'anno
1993.
   32.  Per  le finalita' previste dall'articolo 16 e' autorizzata la
spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.
   33. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995, e' istituito alla Rubrica n. 6  -
programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VII - il
capitolo  965  (1.1.142.5.07.12)  con  la  denominazione  "Contributo
straordinario alla Comunita' montana del Canal del  Ferro-Val  Canale
per  la  predisposizione  di uno studio generale relativo ai problemi
economici di valenza in ternazionale  quali  l'internazionalizzazione
della  foresta  di  Tarvisio  e del Museo di archeologia mineraria di
Cave del Predil, delle acque termali di  Malborghetto  e  del  Centro
turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo di Pontebba nel campo
dei  trasporti  - fondi statali" e con lo stanziamento, in termini di
competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1994.