Art. 22.
                        Copertura finanziaria
 
   1.  All'onere  complessivo in termini di competenza di lire 60.000
milioni, suddiviso in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno  1993
e  lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, derivante
dall'applicazione  della  presente  legge,   si   provvede   mediante
prelevamento  di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo
8920 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per  gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (partita n. 62
dell'elenco  n.  5  allegato  ai  bilanci  medesimi);  detto  importo
corrisponde,  per lire 20.000 milioni relativi all'anno 1993, a parte
delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992 e trasferite, ai sensi
degli articoli 7, secondo comma, e  11,  ottavo  comma,  della  legge
regionale  20  gennaio  1982,  n. 10, con decreto dell'Assessore alle
finanze n. 14 del 25 febbraio 1993.
   2. All'onere complessivo, in termini  di  cassa,  di  lire  30.000
milioni,   derivante   dall'applicazione  della  presente  legge,  si
provvede mediante prelevamento di  pari  importo  dal  capitolo  8842
"Fondo  riserva  di  cassa"  del  precitato stato di previsione della
spesa.
   3. Gli oneri derivanti dall'applicazione  dell'articolo  15  fanno
carico  al  capitolo  6484  dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno
1993 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilita'.