Art. 3.
                        Obiettivi progettuali
 
   1.  Le iniziative progettuali di cui all'articolo 1 sono mirate ai
seguenti obiettivi:
     a) apprestamento e gestione di aree attrezzate per  insediamenti
produttivi,  nonche'  miglioramento  della  funzionalita'  di  quelli
esistenti;
     b)  costruzione  e  gestione  di  strutture  e  impianti  per la
produzione di energia idroelettrica  e  di  altre  forme  di  energia
rinnovabile,  in  conformita' alle disposizioni delle leggi 9 gennaio
1991, n. 9 e n. 10;
     c) sviluppo e diffusione di servizi  alle  imprese  industriali,
destinati  all'aumento  della  produttivita',  al trasferimento delle
tecnologie, alla ricerca di nuovi  mercati  per  il  collocamento  di
prodotti e allo sviluppo dei sistemi di qualita';
     d)    valorizzazione   delle   risorse   umane   attraverso   la
realizzazione  di  progetti  formativi  per  lo  sviluppo  di   nuova
imprenditorialita';
     e)   sviluppo  dei  processi  di  produzione,  trasformazione  e
commercializzazione delle risorse forestali e marmifere;
     f) valorizzazione, utilizzo e commercializzazione  delle  acque,
con particolare riguardo al termalismo;
     g)  sviluppo  delle  attivita'  di  estrazione e lavorazione dei
marmi, delle pietre ornamentali e di altri materiali pregiati di  cui
all'articolo  2  del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni;
     h) sviluppo delle attivita'  agricole,  agroalimentari  e  della
commercializzazione  dei prodotti agricoli, con specifico riferimento
alle  attivita'  di  trasformazione  dei  prodotti  tipici  locali  e
biologici;
     i)  sviluppo dell'agriturismo alpino, mediante la sistemazione e
l'ammodernamento delle strutture e delle infrastrutture delle malghe;
     l) sistemazione e ammodernamento di rifugi  e  infrastrutture  a
servizio  del  turismo  alpino,  anche nel quadro di programmi comuni
definiti d'intesa con le regioni contermini  per  lo  sviluppo  delle
attivita' turistiche in alta montagna.
   2.  Per  l'elaborazione  degli strumenti progettuali relativi alle
iniziative previste  dal  comma  1,  l'Amministrazione  regionale  si
avvale,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  dell'Agenzia per lo
sviluppo economico della montagna, nell'esercizio delle  funzioni  ad
essa  attribuite  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della
legge regionale 31 ottobre 1987, n.  36  e  delle  Comunita'  montane
interessate.
   3.  Nella  realizzazione  delle  iniziative  progettuali di cui al
comma 1, l'Amministrazione regionale promuove il coinvolgimento degli
Enti locali e delle forze imprenditoriali dei territori interessati.