Art. 3. Obiettivi progettuali 1. Le iniziative progettuali di cui all'articolo 1 sono mirate ai seguenti obiettivi: a) apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonche' miglioramento della funzionalita' di quelli esistenti; b) costruzione e gestione di strutture e impianti per la produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile, in conformita' alle disposizioni delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10; c) sviluppo e diffusione di servizi alle imprese industriali, destinati all'aumento della produttivita', al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento di prodotti e allo sviluppo dei sistemi di qualita'; d) valorizzazione delle risorse umane attraverso la realizzazione di progetti formativi per lo sviluppo di nuova imprenditorialita'; e) sviluppo dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione delle risorse forestali e marmifere; f) valorizzazione, utilizzo e commercializzazione delle acque, con particolare riguardo al termalismo; g) sviluppo delle attivita' di estrazione e lavorazione dei marmi, delle pietre ornamentali e di altri materiali pregiati di cui all'articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e succes- sive modificazioni ed integrazioni; h) sviluppo delle attivita' agricole, agroalimentari e della commercializzazione dei prodotti agricoli, con specifico riferimento alle attivita' di trasformazione dei prodotti tipici locali e biologici; i) sviluppo dell'agriturismo alpino, mediante la sistemazione e l'ammodernamento delle strutture e delle infrastrutture delle malghe; l) sistemazione e ammodernamento di rifugi e infrastrutture a servizio del turismo alpino, anche nel quadro di programmi comuni definiti d'intesa con le regioni contermini per lo sviluppo delle attivita' turistiche in alta montagna. 2. Per l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale si avvale, sulla base di apposite convenzioni, dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 e delle Comunita' montane interessate. 3. Nella realizzazione delle iniziative progettuali di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale promuove il coinvolgimento degli Enti locali e delle forze imprenditoriali dei territori interessati.