Art. 4. Rapporti con gli strumenti di intervento comunitario 1. La Regione promuove l'applicazione ai territori montani dei benefici previsti dalla normativa della Comunita' europea e assume le iniziative atte ad assicurare il concorso finanziario della Comunita' stessa per l'attuazione dei progetti specifici che si inquadrano nei programmi d'intervento comunitari. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale si avvale della consulenza tecnica delle Comunita' montane e, per esigenze particolari, di quella dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna, stipulando con tali soggetti una apposita convenzione.