Art. 4.
        Rapporti con gli strumenti di intervento comunitario
 
   1. La Regione promuove l'applicazione  ai  territori  montani  dei
benefici previsti dalla normativa della Comunita' europea e assume le
iniziative atte ad assicurare il concorso finanziario della Comunita'
stessa  per l'attuazione dei progetti specifici che si inquadrano nei
programmi d'intervento comunitari.
   2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale
si avvale della consulenza tecnica delle  Comunita'  montane  e,  per
esigenze   particolari,   di  quella  dell'Agenzia  per  lo  sviluppo
economico della montagna, stipulando con tali soggetti  una  apposita
convenzione.