Art. 5. Aiuti alle piccole e medie imprese industriali e all'artigianato 1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali e artigiane: a) aiuti agli investimenti produttivi; b) aiuti allo sviluppo dell'imprenditorialita'. 2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera a) possono essere concessi: a) a favore delle imprese industriali, entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3; b) a favore delle imprese artigiane, entro i limiti indicati dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1989, n. 16. 3. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera b) possono essere concessi fino al limite del 50% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisizione dei servizi di consulenza aziendale individuati dall'articolo 45, comma 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2. 4. Per la concessione dei benefici previsti dal comma 1 a favore delle piccole e medie imprese industriali, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalita' e le procedure indicate dai Capi III e IX della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30; per la concessione dei medesimi benefici a favore delle imprese artigiane, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalita' e le procedure indicate dai Capi I e IV della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48.