Art. 5.
  Aiuti alle piccole e medie imprese industriali e all'artigianato
 
   1.   Per   le   finalita'   di   cui   all'articolo  3,  comma  1,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle piccole e
medie imprese industriali e artigiane:
     a) aiuti agli investimenti produttivi;
     b) aiuti allo sviluppo dell'imprenditorialita'.
   2. Gli aiuti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a)  possono  essere
concessi:
     a)  a favore delle imprese industriali, entro i limiti stabiliti
dagli articoli 1 e 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come
modificati dagli articoli 1 e 2  della  legge  regionale  3  febbraio
1993, n. 3;
     b)  a  favore  delle  imprese artigiane, entro i limiti indicati
dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987,  n.  35,  come
modificato dalla legge regionale 7 agosto 1989, n. 16.
   3. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera b) possono essere concessi
fino  al  limite  del  50%  delle  spese  sostenute dalle imprese per
l'acquisizione  dei  servizi  di  consulenza  aziendale   individuati
dall'articolo  45,  comma  1 della legge regionale 23 luglio 1984, n.
30, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio
1992, n. 2.
   4. Per la concessione dei benefici previsti dal comma 1  a  favore
delle   piccole   e   medie   imprese   industriali,   si  applicano,
rispettivamente per gli aiuti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  le
modalita'  e  le  procedure  indicate  dai  Capi III e IX della legge
regionale 23 luglio 1984, n. 30;  per  la  concessione  dei  medesimi
benefici   a   favore   delle   imprese   artigiane,   si  applicano,
rispettivamente per gli aiuti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  le
modalita'  e  le  procedure  indicate  dai  Capi  I  e IV della legge
regionale 13 dicembre 1985, n. 48.