Art. 6.
           Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
                       31 ottobre 1987, n. 36
 
   1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987,
n. 36, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7  agosto
1989, n. 16, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere:
    "  g) realizzare direttamente ovvero attraverso la partecipazione
a consorzi fra imprese locali e a consorzi misti fra imprese ed  Enti
locali,  iniziative  rivolte  alla  costruzione  di  infrastrutture a
servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate
per attivita' industriali e artigianali nonche'  alla  produzione  di
energia  idroelettrica  e  di  altre  forme di energia rinnovabile da
utilizzare a servizio delle attivita' produttive;
     h) costruire o acquistare immobili, situati nei territori di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31  ottobre  1987,  n.
35,  da  adibire a uso produttivo e da cedere in locazione semplice o
in locazione finanziaria a  imprese  industriali,  artigianali  o  di
servizi;
     i)  partecipare quale socio sovventore in societa' cooperative e
loro consorzi.".
   2. All'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36  e'
aggiunto il seguente comma:
    "4.  Le  partecipazioni  societarie di cui al comma 2, lettera d)
non possono superare la misura del 49 per cento  del  capitale  delle
singole  societa' oggetto di partecipazione, ivi compreso l'eventuale
concorso  della  partecipazione   di   altre   societa'   finanziarie
regionali.".
   3.  Nell'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31
ottobre 1987, n. 36, come  modificato  dall'articolo  5  della  legge
regionale  7 agosto 1989, n. 16, le parole "per non piu' di tre anni"
sono soppresse.