Art. 6. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere: " g) realizzare direttamente ovvero attraverso la partecipazione a consorzi fra imprese locali e a consorzi misti fra imprese ed Enti locali, iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attivita' industriali e artigianali nonche' alla produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile da utilizzare a servizio delle attivita' produttive; h) costruire o acquistare immobili, situati nei territori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, da adibire a uso produttivo e da cedere in locazione semplice o in locazione finanziaria a imprese industriali, artigianali o di servizi; i) partecipare quale socio sovventore in societa' cooperative e loro consorzi.". 2. All'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 e' aggiunto il seguente comma: "4. Le partecipazioni societarie di cui al comma 2, lettera d) non possono superare la misura del 49 per cento del capitale delle singole societa' oggetto di partecipazione, ivi compreso l'eventuale concorso della partecipazione di altre societa' finanziarie regionali.". 3. Nell'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, le parole "per non piu' di tre anni" sono soppresse.