Art. 7. Nuovi conferimenti all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A., fino all'importo complessivo di lire 8.900 milioni. 2. Per le finalita' previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna contributi per lire 300 milioni annui per il triennio 1993-1995. 3. Per le finalita' previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16 e dall'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per l'importo complessivo di lire 2.500 milioni. 4. Per l'integrazione del fondo rischi costituito ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. un ulteriore contributo straordinario di lire 1.750 milioni. 5. Per favorire il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 16/1989, l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna puo' costituire un fondo di rotazione per consentire l'anticipo ai proprietari boschivi ed alle imprese di utilizzazione boschiva degli importi dovuti per l'utilizzo di lotti boschivi. A tal fine l'Amministrazione regiona le assegna all'Agenzia conferimenti annui di lire 400 milioni per il triennio 1993-1995. 6. Per favorire la commercializzazione del marmo l'Amministrazione regionale concede all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna un contributo annuo di lire 400 milioni nel triennio 1993-1995 per partecipare alle attivita' di promozione sviluppate dalla Promomarmo.