Art. 8. Programmazione e realizzazione di aree attrezzate 1. Per l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale promuove la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52. 2. Le Comunita' montane possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui al comma 1, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonche' alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a societa' o a consorzi costituiti tra imprese ed Enti locali.