Art. 8.
          Programmazione e realizzazione di aree attrezzate
 
  1.   Per   l'attuazione   delle   iniziative  progettuali  previste
dall'articolo 3, comma 1, lettera  a),  il  Presidente  della  Giunta
regionale  promuove  la  stipula  di  accordi  di programma, ai sensi
dell'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
   2. Le Comunita' montane possono  provvedere  all'esecuzione  delle
opere  di  apprestamento  delle  aree  attrezzate  individuate  nelle
iniziative progettuali  di  cui  al  comma  1,  compresa  l'eventuale
realizzazione di immobili da dare in locazione, nonche' alla gestione
delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a societa' o
a consorzi costituiti tra imprese ed Enti locali.