Art. 9. Interventi a favore dei poli turistici e dell'agriturismo 1. Al fine di promuovere la valorizzazione dei poli turistici invernali, attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici nonche' di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e i demani sciabili del Friuli-Venezia Giulia con quelli dei territori confinanti, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Promotur S.p.A. un contributo straordinario di lire 8.750 milioni. 2. Per le finalita' previste dall'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a societa' e associazioni che esercitano attivita' di interesse turistico contributi in conto capitale per un importo complessivo di lire 4.300 milioni. 3. Per le finalita' previste dall'articolo 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituito dall'articolo 31, comma 1 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Comunita' montane finanziamenti straordinari per un'importo complessivo di lire 1.000 milioni. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti straordinari di cui al comma 3, si provvede, secondo le modalita' indicate dalle norme ivi richiamate, sulla base di apposite direttive assunte dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione, d'intesa con l'Assessore all'agricoltura e con l'Assessore al commercio e turismo.