Art. 9.
      Interventi a favore dei poli turistici e dell'agriturismo
 
   1.  Al  fine  di  promuovere  la valorizzazione dei poli turistici
invernali, attraverso la realizzazione di opere  e  infrastrutture  a
servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici nonche' di
opere  dirette a collegare le stazioni turistiche e i demani sciabili
del  Friuli-Venezia  Giulia  con  quelli  dei  territori  confinanti,
l'Amministrazione  regionale e' autorizzata a concedere alla Promotur
S.p.A. un contributo straordinario di lire 8.750 milioni.
   2.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  18  della   legge
regionale  31  ottobre  1987, n. 35, come modificato dall'articolo 64
della legge regionale 6  settembre  1991,  n.  47,  l'Amministrazione
regionale  e'  autorizzata  a concedere a societa' e associazioni che
esercitano attivita'  di  interesse  turistico  contributi  in  conto
capitale per un importo complessivo di lire 4.300 milioni.
   3.   Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  28  della  legge
regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituito  dall'articolo  31,
comma   1   della   legge   regionale   7   settembre  1992,  n.  30,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Comunita'
montane finanziamenti straordinari per un'importo complessivo di lire
1.000 milioni.
   4. Alla ripartizione dei  finanziamenti  straordinari  di  cui  al
comma  3,  si provvede, secondo le modalita' indicate dalle norme ivi
richiamate, sulla base di apposite  direttive  assunte  dalla  Giunta
regionale  su  proposta  dell'Assessore alla programmazione, d'intesa
con l'Assessore all'agricoltura e  con  l'Assessore  al  commercio  e
turismo.