Art. 10.
              Sostituzione del comma 4 dell'articolo 19
             della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33
 
   1. Il comma 4 dell'articolo 19 della  legge  regionale  19  maggio
1988,  n.  33 e successive integrazioni e modifiche e' sostituito dal
seguente:
   "4. Nei casi in  cui  l'articolazione  territoriale  del  servizio
includa piu' Comuni la sua organizzazione e attuata sulla base di una
convenzione  tra i medesimi, secondo un disciplinare-tipo predisposto
dall'Amministrazione regionale; la stipula della convenzione predetta
e' condizione per l'ottenimento dei contributi regionali  finalizzati
al sostegno e allo sviluppo del servizio sociale di base.".