Art. 10. Sostituzione del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 1. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche e' sostituito dal seguente: "4. Nei casi in cui l'articolazione territoriale del servizio includa piu' Comuni la sua organizzazione e attuata sulla base di una convenzione tra i medesimi, secondo un disciplinare-tipo predisposto dall'Amministrazione regionale; la stipula della convenzione predetta e' condizione per l'ottenimento dei contributi regionali finalizzati al sostegno e allo sviluppo del servizio sociale di base.".