Art. 11.
         Integrazione dell'articolo 20 della legge regionale
                        19 maggio 1988, n. 33
 
   1. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 19 maggio 1988,
n.  33  e successive integrazioni e modifiche, dopo la locuzione "dal
coordinatore del servizio sociale di base" e' aggiunta  la  locuzione
"dal  responsabile  amministrativo o coordinatore del settore sociale
dell'ente gestore e ".