Art. 11. Integrazione dell'articolo 20 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 1. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche, dopo la locuzione "dal coordinatore del servizio sociale di base" e' aggiunta la locuzione "dal responsabile amministrativo o coordinatore del settore sociale dell'ente gestore e ".