Art. 14.
                        Programmi provinciali
 
   1.  Ad  avvenuta approvazione regionale dei Piani attuativi di cui
agli articoli 23 e 24 della legge regionale 19 maggio 1988, n.  33  e
successive integrazioni e modifiche le Province annualmente elaborano
programmi per i territori di rispettiva competenza in cui indicano le
attivita'  strumentali  rispetto  alla  programmazione  regionale che
intendono effettuare e le priorita' locali d'intervento  riferite  ai
progetti obiettivo del Piano socio-assistenziale.
   2.  I  programmi  di  cui  al  comma  1  sono  redatti e trasmessi
all'Amministrazione  regionale  nei  termini  e  con   le   modalita'
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.