Art. 14. Programmi provinciali 1. Ad avvenuta approvazione regionale dei Piani attuativi di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche le Province annualmente elaborano programmi per i territori di rispettiva competenza in cui indicano le attivita' strumentali rispetto alla programmazione regionale che intendono effettuare e le priorita' locali d'intervento riferite ai progetti obiettivo del Piano socio-assistenziale. 2. I programmi di cui al comma 1 sono redatti e trasmessi all'Amministrazione regionale nei termini e con le modalita' stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.