Art. 16. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 1. L'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 e successive integrazioni e modifiche e' sostituito dal seguente: "Art. 4. Soggetti beneficiari e domande di contributo 1. Per l'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono legittimati a proporre apposita domanda alla Direzione regionale dell'assistenza sociale i seguenti soggetti: Comuni, Province e loro Consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooper- ative, persone giuridiche private senza fini di lucro. 2. Le domande di cui al comma 1, da inoltrare in copia all'Amministrazioneprovinciale di pertinenza, devono pervenire, a pena di decadenza, entro il mese di dicembre di ciascun anno ed essere corredate da: a) deliberazione dell'organo competente alla realizzazione dell'iniziativa; b) relazione illustrativa. 3. I progetti di opere devono essere redatti nell'osservanza, oltre che della normativa statale e regionale in materia, delle disposizioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche.".