Art. 16.
         Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale
                       14 dicembre 1987, n. 44
 
   1.  L'articolo  4  della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 e
successive integrazioni e modifiche e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 4.
            Soggetti beneficiari e domande di contributo
 
   1. Per l'ottenimento dei contributi di cui agli  articoli  2  e  3
sono legittimati a proporre apposita domanda alla Direzione regionale
dell'assistenza  sociale i seguenti soggetti: Comuni, Province e loro
Consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,  cooper-
ative, persone giuridiche private senza fini di lucro.
   2.   Le  domande  di  cui  al  comma  1,  da  inoltrare  in  copia
all'Amministrazioneprovinciale di  pertinenza,  devono  pervenire,  a
pena  di  decadenza,  entro  il  mese  di dicembre di ciascun anno ed
essere corredate da:
     a)  deliberazione  dell'organo  competente  alla   realizzazione
dell'iniziativa;
     b) relazione illustrativa.
   3.  I  progetti  di  opere  devono essere redatti nell'osservanza,
oltre che della normativa  statale  e  regionale  in  materia,  delle
disposizioni   specifiche   per   il   superamento   delle   barriere
architettoniche.".