Art. 17.
         Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale
                       14 dicembre 1987, n. 44
 
   1.  L'articolo  5  della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 e
successive integrazioni e modifiche e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 5.
                       Riparto dei contributi
 
   1. La Giunta regionale approva il piano triennale di  riparto  dei
finanziamenti,   apportandovi   annualmente   le   modifiche   e   le
integrazioni occorrenti ad aggiornarlo e a ricostituirne l'estensione
triennale.
   2.  Nel  riparto  e  nell'aggiornamento  del  medesimo  si   tiene
prioritariamenteconto  delle  esigenze  evidenziate  per i rispettivi
territori dalle Province nei programmi di cui all'articolo  14  della
legge regionale 30 giugno 1993, n. 51.
   3.  Gli  interventi  riguardanti  le strutture di accoglimento dei
soggetti non autosufficienti sono programmati in  maniera  coordinata
con  il  piano  regionale  di  realizzazione  delle  residenze di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.".