Art. 17. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 1. L'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 e successive integrazioni e modifiche e' sostituito dal seguente: "Art. 5. Riparto dei contributi 1. La Giunta regionale approva il piano triennale di riparto dei finanziamenti, apportandovi annualmente le modifiche e le integrazioni occorrenti ad aggiornarlo e a ricostituirne l'estensione triennale. 2. Nel riparto e nell'aggiornamento del medesimo si tiene prioritariamenteconto delle esigenze evidenziate per i rispettivi territori dalle Province nei programmi di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51. 3. Gli interventi riguardanti le strutture di accoglimento dei soggetti non autosufficienti sono programmati in maniera coordinata con il piano regionale di realizzazione delle residenze di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.".