Art. 18. Norme finanziarie 1. Per le finalita' di cui all'articolo 3 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000 milioni per gli anni 1994 e 1995, suddivisa in ragione di lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. 2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, a decorrere dall'anno 1994, alla Rubrica n. 18 programma 2.2.1. spese correnti Categoria 1.5. Sezione VIII e' istituito il capitolo 4771 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione "Contributi annui per il finanziamento della spesa di parte corrente dei servizi socio-assistenziali di base e degli altri servizi e interventi di competenza comunale" e con lo stanziamento complessivo di lire 120.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. 3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il predetto capitolo 4771 viene inserito nell'elenco 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 a decorrere dall'anno 1994. 4. Al precitato onere di lire 120.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28 Partita n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio citato).