Art. 18.
                          Norme finanziarie
 
   1. Per le finalita' di cui all'articolo 3 e' autorizzata la  spesa
complessiva  di  lire  120.000  milioni  per  gli  anni  1994 e 1995,
suddivisa in ragione di lire 60.000 milioni per ciascuno  degli  anni
1994 e 1995.
   2.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1993-1995, a decorrere dall'anno 1994,  alla
Rubrica  n. 18 programma 2.2.1. spese correnti Categoria 1.5. Sezione
VIII  e'  istituito  il  capitolo  4771  (1.1.152.2.08.07)   con   la
denominazione  "Contributi  annui per il finanziamento della spesa di
parte corrente dei servizi socio-assistenziali di base e degli  altri
servizi  e  interventi  di competenza comunale" e con lo stanziamento
complessivo di lire 120.000 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire
60.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
   3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20
gennaio  1982,  n.  10,  il  predetto  capitolo  4771  viene inserito
nell'elenco 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995
a decorrere dall'anno 1994.
   4. Al precitato  onere  di  lire  120.000  milioni  si  fa  fronte
mediante  prelevamento,  di pari importo, dall'apposito fondo globale
iscritto sul  capitolo  8920  dello  stato  di  previsione  precitato
(Rubrica  n.  28  Partita n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio
citato).