Art. 19. Norma finanziaria 1. Per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, relativamente al mantenimento delle strutture e agli oneri del personale, e' autorizzata la spesa di lire 4.750 milioni per l'anno 1993. 2. Il predetto onere di lire 4.750 milioni fa carico al capitolo 4752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo. 3. Sul precitato capitolo 4752 viene altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.750 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo riserva di cassa" dello stato di previsione precitato.